La direttiva europea 2009/28/CE e la successiva normativa nazionale che l’ha recepita nel nostro ordinamento concordano nel definire la Biomassa come:
“la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, compresa la pesca e l’acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde urbano nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”.
Da tale definizione è facilmente intuibile come le biomasse, che possono essere di origine animale (zoomassa), vegetale (fitomassa) o microbica, rivestano un ruolo particolarmente importante come fonte di energia rinnovabile: il vantaggio dell’uso delle biomasse a scopo energetico risiede nel fatto che esse, durante la combustione, emettono nell’atmosfera, una quantità di CO2 corrispondente a quella assorbita dai vegetali di cui sono composte, durante il loro processo di crescita. Quindi il loro uso non rilascia nuova anidride carbonica.